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D.M. 01/02/20064. Con apposita circolare, il Ministero delle attività produttive provvede alla individuazione di eventuali limiti all'ammissibilità delle singole tipologie di spese, incluse quelle relative a commesse interne di lavorazione, anche tenuto conto degli orientamenti comunitari in materia e delle specificità delle singole attività ammissibili. Art. 5 -Convenzioni tra Ministero delle attività produttive e banche concessionarie 1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi per l'istruttoria delle domande di agevolazione di cui al presente decreto, sono svolti da soggetti selezionati ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, denominati «banche concessionarie», sulla base di apposite convenzioni i cui oneri sono posti a carico delle risorse stanziate per la concessione dei benefici. 2. La convenzione prevede che le banche concessionarie possono stipulare convenzioni, per l'accreditamento dei contributi, con altre banche e società di locazione finanziaria, di seguito denominate istituti collaboratori, a condizione che queste ultime dispongano di una struttura tecnicoorganizzativa adeguata alla prestazione del servizio e ferma restando la piena responsabilità delle banche concessionarie nei confronti del Ministero delle attività produttive. Per società di locazione finanziaria si intendono anche le banche abilitate alla locazione stessa. 3. Le convenzioni di cui al comma 1 stabiliscono, tra l'altro a) le modalità per la trasmissione al Ministero delle attività produttive delle istruttorie da parte delle banche concessionarie, le modalità per l'esercizio delle funzioni di controllo da parte del Ministero stesso e la previsione di sanzioni alle banche in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, ferma restando l'esclusiva responsabilità civile per danni in relazione agli adempimenti addebitabili ai soggetti di cui al comma 2 b) le modalità di svolgimento degli adempimenti a carico delle società di locazione finanziaria di cui al comma 2 e quelle con cui le stesse trasferiscono le agevolazioni alle imprese beneficiarie, nonchè le modalità per lo svolgimento da parte delle banche concessionarie delle attività gestionali relative al finanziamento agevolato concesso direttamente dal Ministero delle attività produttive ai sensi dell'art. 2, comma 5 c) il divieto per le banche concessionarie, al fine di evitare duplicazioni dell'attività istruttoria e di garantire la necessaria riservatezza dei dati e delle informazioni inerenti le imprese e i programmi da esaminare, nonchè uniformità di valutazione, di affidare ad altri soggetti l'istruttoria medesima, fatti salvi i casi di particolari accertamenti per i quali siano necessarie specifiche competenze e che dovranno essere autorizzati dal Ministero, sulla base di adeguata motivazione. 4. Fino alla scadenza delle convenzioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto gli adempimenti di cui al precedente comma 1 sono svolti dalle banche concessionarie convenzionate, ferma restando la possibilità di modificare le convenzioni stesse per adeguarle alle disposizioni del presente decreto. 5. La convenzione deve altresì riservare al Ministero delle attività produttive l'adozione di disposizioni in merito ai termini del procedimento e all'individuazione del responsabile dello stesso ed in genere di applicazione dei principi direttivi dei capi I, II, III e IV della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. Art. 6 - Ripartizione delle risorse finanziarie e fissazione dei termini di presentazione delle domande 1. Il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, adottato d'intesa con le regioni, ripartisce annualmente tra le regioni le risorse disponibili, tenendo conto dei valori percentuali concordati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai fini dell'utilizzo dei fondi aggiuntivi per le aree sottoutilizzate. Con il medesimo decreto le risorse finanziarie dell'anno sono ripartite tra i settori ammissibili indicati all'art. 1, comma 4, individuando altresì la quota da utilizzare per la formazione delle graduatorie destinate alle imprese artigiane di cui all'art. 15, nonchè la quota da destinare alle graduatorie multiregionali di cui all'art. 8, comma 7, lettera c), in misura non superiore al 30% delle risorse disponibili per il relativo settore. Le risorse non utilizzate nel corso di ciascun anno sono impiegate nell'anno successivo. 2. Le risorse sono assegnate attraverso bandi consecutivi programmati sulla base dei fondi disponibili per ciascun anno. A tal fine il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, stabilisce il numero di bandi da attivare nell'anno, provvedendo altresì, in relazione a ciascun bando, a fissare i termini iniziali e finali di presentazione delle domande. Nell'ambito di ciascun settore le risorse sono suddivise in relazione al numero di bandi programmato. Art. 7 - Presentazione delle domande di agevolazione 1. La domanda di agevolazione è presentata, entro i termini di cui all'art. 6, comma 2, ad una delle banche concessionarie ovvero, nel caso di programmi che prevedano l'acquisizione, in tutto o in parte, di beni tramite locazione finanziaria, ad uno degli istituti collaboratori di cui all'art. 5, comma 2, per il successivo tempestivo inoltro alla banca concessionaria prescelta dall'impresa. La domanda è sottoscritta, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappre- sentante dell'impresa che richiede le agevolazioni o da suo procuratore speciale ed è redatta esclusivamente utilizzando la modulistica prevista con la circolare di cui all'art. 4, comma 4 e lo specifico software di compilazione predisposto dal Ministero. Contestualmente, la domanda è trasmessa al Ministero delle attività produttive esclusivamente con modalità informatiche, secondo le indicazioni fornite dal Ministero. Copia della domanda è inviata alla regione interessata. La domanda deve essere compilata in ogni sua parte ed accompagnata dalla documentazione indicata nella predetta circolare, a pena di invalidità. 2. Non è ammessa la presentazione di una domanda di agevolazioni relativa a più programmi o a più unità produttive. Non è altresì ammessa la presentazione di più domande sullo stesso bando nè su bandi successivi, anche da parte di più imprese facenti capo ai medesimi soggetti, qualora le domande medesime, sebbene riferite a distinti investimenti, siano relative a parte di un medesimo programma organico e funzionale. Qualora il programma sia stato agevolato in misura parziale, è consentita la presentazione per il programma medesimo di una nuova domanda in un bando successivo a condizione che la domanda stessa sia accompagnata da una formale rinuncia all'agevolazione concessa. Nell'ambito dello stesso bando, sono considerati parte del medesimo programma organico e funzionale tutti gli investimenti realizzati da un'impresa nella stessa unità produttiva. In presenza di un programma già agevolato, non è ammessa la presentazione, per la medesima unità produttiva, di una domanda relativa ad un nuovo programma fino a quando, per il predetto programma agevolato, non sia stata presentata alla banca concessionaria la documentazione di spesa di cui al successivo art. 12 relativa all'ultimo stato di avanzamento. Non è altresì ammessa la presentazione di una domanda relativa ad un programma o a singoli beni già oggetto di agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, fatti salvi gli aiuti concessi secondo la regola de minimis, a meno che l'impresa beneficiaria non vi abbia già formalmente rinunciato. Le domande che, alla data di chiusura dei termini di presentazione delle stesse, risultano inoltrate in difformità alle disposizioni del presente comma non sono considerate ammissibili e le agevolazioni eventualmente concesse sono revocate. 3. La banca concessionaria registra in ordine cronologico le domande presentate, ne verifica la completezza e la regolarità. Fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera b) della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni in merito alle richieste di rettifica dei soli errori e irregolarità formali, la domanda incompleta dei dati e delle informazioni necessari ai fini del calcolo degli indicatori di cui all'art. 8, commi 9, 10, 11 e 12, o della documentazione indicata dalla circolare di cui all'art. 4, comma 4, quella presentata al di fuori dei termini, ovvero redatta in difformità dalla modulistica prevista dal Ministero delle attività produttive o non utilizzando lo specifico software da quest'ultimo definito, non è considerata valida. In tal caso la banca concessionaria, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, provvede a respingere la domanda con specifica nota contenente le relative motivazioni, trasmettendone copia anche al Ministero delle attività produttive al fine di consentire da parte di quest'ultimo l'esercizio dei previsti poteri di controllo. Nel caso di domanda inoltrata all'istituto collaboratore, le suddette comunicazioni sono trasmesse anche a quest'ultimo. 4. L'impresa non può autonomamente modificare i dati o le documentazioni rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori di cui all'art. 8, commi 9, 10, 11 e 12 successivamente alla chiusura dei termini di presentazione delle domande ed è comunque tenuta a corrispondere alla richiesta di precisazioni e chiarimenti della banca concessionaria in merito ai dati ed alle documentazioni prodotti ritenuti necessari per il completamento degli accertamenti istruttori di cui all'art. 8, comma 1, entro il termine di quindici giorni dalla data del ricevimento della richiesta medesima; qualora la risposta dovesse intervenire oltre tale termine, ovvero dovesse risultare comunque insufficiente, la domanda si intende a tutti gli effetti decaduta. Art. 8 - Procedure e termini per l'istruttoria 1. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui al successivo comma 7, le banche concessionarie, sulla base delle domande complete pervenute, effettuano l'attività istruttoria. In particolare a) verificano la sussistenza delle condizioni per la concessione delle agevolazioni b) accertano la validità tecnico-economica e finanziaria del programma c) valutano l'ammissibilità, la pertinenza e la congruità delle spese esposte nella domanda e determinano l'importo delle corrispondenti agevolazioni concedibili d) accertano gli elementi che consentono il calcolo degli indicatori di cui ai successivi commi 9, 10, 11 e 12 e) verificano che la delibera di concessione del finanziamento bancario ordinario sia riferita al programma di investimenti oggetto della domanda di agevolazione e sia conforme alle condizioni previste dal presente decreto e dalla convenzione stipulata ai sensi della delibera del CIPE prevista dall'art. 1, comma 356 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. La delibera è subordinabile alla concessione delle agevolazioni previste dal presente decreto e dovrà richiamare gli elementi caratterizzanti del programma nonchè indicare esplicitamente le garanzie individuate ed acquisibili. 2. Le banche concessionarie valutano altresì la validità del programma sotto il profilo delle prestazioni ambientali sulla base di specifiche dichiarazioni in materia che l'impresa proponente allega alla domanda. 3. Completata l'attività istruttoria, le banche concessionarie inviano a ciascuna impresa la cui domanda è istruita con esito positivo una comunicazione contenente i dati proposti per il calcolo degli indicatori di cui al comma 9 e l'importo delle agevolazioni concedibili a fronte delle spese ritenute ammissibili. 4. Le banche concessionarie trasmettono al Ministero delle attività produttive, entro novanta giorni dalla scadenza del termine finale di presentazione delle domande di cui all'art. 6, comma 2 e secondo le modalità indicate dal Ministero stesso, le risultanze istruttorie complete delle indicazioni riguardanti l'avvenuta adozione delle delibere del finanziamento bancario ordinario. |
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